Responsabilità genitoriale (limitazione e decadenza)

La responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale) è l’insieme dei diritti e dei doveri del genitore nei confronti del figlio.

L’art. 30 della Costituzione specifica che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli” e che “in caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.

Non vi è più differenza tra figli nati nel matrimonio (figli di genitori sposati) e figli nati fuori dal matrimonio (figli nati da genitori non coniugati, anche non conviventi): infatti, ai sensi dell’art. 315 del codice civile il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito, ed assistito moralmente, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, da entrambi i genitori (o dall’unico genitore che lo ha riconosciuto). Ha anche diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Nel caso in cui uno o entrambi i genitori adottino una condotta pregiudizievole per il figlio, un giudice può adottare provvedimenti per limitare la responsabilità genitoriale: può impartire prescrizioni al genitore, anche allontanandolo dall’abitazione familiare o allontanando il minore dai genitori.

Dove la condotta è molto grave è anche possibile dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale: da quel momento il genitore manterrà i doveri (dovere di mantenimento), ma vi è un’ablazione dei suoi diritti sul figlio (per es. ogni autorizzazione per il figlio verrà firmata solo dal genitore che mantiene la responsabilità genitoriale).

Entrambi i procedimenti possono essere attivati dal Pubblico ministero su segnalazione per esempio dei Servizi sociali, ma anche da un genitore nei confronti dell’altro o dai parenti.

Per questi procedimenti, sia per intraprendere un giudizio di questo tipo, sia per difendersi nel caso in cui vi sia un giudizio di limitazione (art. 333 c.c.) o decadenza (art. 330 c.c.) dalla responsabilità genitoriale è necessaria la difesa tecnica, avere cioè un avvocato.

Il nostro Studio offre consulenza e assistenza legale a tutti coloro che hanno bisogno in questo settore, sia davanti al Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, sia davanti ai Tribunali ordinari.

Approfondimenti:

Assunta Confente, “Responsabilità genitoriale in contesti interculturali” in Minori e Giustizia 2012 n.2 Franco Angeli editore

Il curatore speciale come rappresentante del minore nel processo

Il genitore che, contrario ai vaccini ed alla medicina convenzionale, metta in pericolo la salute dei figli minori può essere estromesso dall’esercizio dell’affidamento in ordine alle scelte per le cure mediche.

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