Il curatore speciale come rappresentante del minore nel processo
Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 25 gennaio 2021, n. 1471
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 1471/2021, torna sul tema della rappresentanza processuale del minore esprimendo due principi di diritto.
Con il primo gli Ermellini stabiliscono che nei procedimenti cd. de potestate, limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, seppur non tecnicamente di natura contenziosa, la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, ed il minore, da considerarsi vera e propria parte formale e non soltanto sostanziale del giudizio, in quanto titolare di diritti personalissimi di rilievo costituzionale, ha diritto alla difesa tecnica. Pertanto, “Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 c.c. e segg., in forza del combinato disposto dell’art. 336 c.c., commi 4 e 1, è necessario che il giudice di merito provveda alla nomina di un curatore speciale al minore ai sensi dell’art. 78 c.p.c., che provvederà, a sua volta, a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell’art. 336 c.c., comma 4”. La mancata nomina “determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, perchè provveda all’integrazione del contraddittorio”.
La Suprema Corte va poi a precisare che quanto osservato non riguarda i casi in cui il minore è coinvolto in giudizi aventi un oggetto diverso (per esempio i casi in cui si discute sul diritto di visita dei nonni di cui all’art. 317 bis c.c.). Con un secondo principio di diritto la Corte di Cassazione indica che “negli altri giudizi che riguardano i minori, la tutela di questi ultimi si realizza mediante l’ascolto del minore nei casi previsti dalla legge, senza necessità di nomina di un curatore speciale e/o di un difensore, costituendo violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione, a meno che la nomina di un curatore speciale e/o di un difensore non sia espressamente prevista dalla legge”.