Nelle separazioni i fratelli non vanno divisi, se non è pregiudizievole per la prole

Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza 24 maggio 2018 n. 12957
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12957/2018, statuisce che nei procedimenti di separazione in cui sono coinvolti i figli, i fratelli e le sorelle devono essere collocati presso il medesimo genitore e non è opportuno adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro separazione, salvo che ciò non sia per loro pregiudizievole.
Nella pronuncia la Corte, riprendendo il parere del Procuratore Generale, afferma la necessità di preservare la conservazione del rapporto tra fratelli e sorelle e rimarca come una situazione di conflittualità tra i coniugi non deve condizionare l’interesse dei figli.
Nell’affermare tale principio la Suprema Corte torna anche sul tema dell’ascolto del minore.
La legge dispone l’obbligo per il giudice di ascoltare il minore che abbia compiuto i dodici anni in tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, salvo il caso in cui l’ascolto sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo. Nel caso di specie la Corte specifica che qualora il giudice non disponga l’ascolto del minore infradodicenne perché ritenuto incapace di discernimento, deve motivarne le ragioni nel provvedimento e che tale motivazione sarà tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni.

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