Il genitore non collocatario deve versare l’assegno di mantenimento anche quando ha i minori con sé
Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza 21 giugno 2018 n. 16351
Con la pronuncia del 21 giugno 2018 n. 16351, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui il contributo al mantenimento dei figli minori non costituisce un mero rimborso delle spese sostenute dal genitore collocatario, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle esigenze dei figli rapportate all’anno.
Il giudice chiamato a regolare la contribuzione del genitore non convivente con la prole, considerando anche il tempo trascorso con ciascun genitore, stabilisce una somma astratta quantificandola in denaro e, al solo fine di agevolare il debitore, può statuire che il pagamento avvenga in misura rateale (assegno mensile per il mantenimento).
Ne consegue che il genitore non collocatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il periodo di tempo, fosse anche per l’intero mese estivo, in cui i figli si trovino presso di lui.