La voluntary disclosure del marito successiva alla separazione rende possibile la modifica dell’assegno.
Tribunale di Roma, Sez. I civile, decreto camerale, 16 marzo 2018.
Il nostro ordinamento prevede che la modificazione delle condizioni di separazione possa essere giustificata soltanto da sopravvenienze fattuali che successivamente alla separazione mutino in maniera significativa l’assetto economico reddituale delle parti e non possano invece essere presi in considerazione fatti preesistenti.
In merito a tali elementi preesistenti si è espresso il Tribunale di Roma con decreto del 16.03.2018, affermando il principio per cui occorre distinguere le ipotesi di conoscenza dalle ipotesi di conoscibilità. Nel caso in cui le disponibilità economiche di un coniuge al momento della separazione non siano conoscibili con l’ordinaria diligenza da parte dell’altro coniuge, in quanto oggetto di occultamento all’estero, e l’esistenza delle stesse emerga solo in un momento successivo alla separazione è dunque possibile ottenere una conseguente modifica dell’assegno.
Nel caso di specie una moglie ha ottenuto un aumento dell’assegno di separazione dopoché il marito, successivamente alla separazione ha aderito ad una procedura di voluntary disclosure dalla quale sono emerse cospicue disponibilità mobiliari e redditi detenuti all’estero.