Obbligo agli alimenti: se i genitori non provano l’impossibilità di provvedere non si può chiedere l’aiuto dei nonni.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza, 2 maggio 2018, n. 10419.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10419 del 2.05.18 ha affermato il principio per cui i figli devono essere mantenuti dai propri genitori, primariamente e integralmente. Qualora uno dei due non adempia al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di chiamare in giudizio l’inadempiente. Se uno dei due genitori non dà il proprio contributo non è per ciò solo possibile rivolgersi ai nonni, la cui obbligazione è subordinata e sussidiaria a quella primaria dei genitori e dunque sorge solo qualora entrambi non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.