Assegno divorzile e pensione di reversibilità.

Cassazione, sez. I, sentenza, 20 febbraio 2018, n. 4107.

Il riconoscimento del diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità richiede come presupposto che l’istante abbia ottenuto una sentenza che gli riconosce il diritto alla percezione dell’assegno divorzile.
Nel caso di specie l’evento morte del marito interveniva dopo la sentenza parziale di divorzio emessa dal Presidente del tribunale, che aveva riconosciuto il diritto all’assegno divorzile e la sentenza definitiva di divorzio che confermava tale diritto.
La Corte di Cassazione, riconoscendo il diritto della donna a percepire una quota della pensione di reversibilità, ha statuito il principio di diritto per cui ai fini del riconoscimento del diritto all’attribuzione di una porzione della pensione di reversibilità non è necessario che al momento in cui la domanda viene proposta, l’accertamento della spettanza dell’assegno divorzile sia intervenuto mediante pronuncia avente efficacia di giudicato.

Recommend
Share
Tagged in