La Cassazione sdogana l’adozione mite

Cassazione Civile, sez. I civ., Ordinanza 25 gennaio 2021, n. 1476

L’intero panorama dell’adozione sta cambiando.
Con l’ordinanza 25 gennaio 2021, n. 1476, la Suprema Corte è intervenuta con una pronuncia destinata a modificare l’istituto dell’adozione per come lo abbiamo sempre conosciuto in Italia. I Giudici Ermellini, con esplicito riferimento ai propri precedenti giurisprudenziali e alle pronunce della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), hanno ribadito il carattere di extrema ratio dell’adozione legittimante ed enunciato il principio di diritto secondo cui “il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore e, quindi, sulla dichiarazione di adottabilità, deve prioritariamente accertare la sussistenza dell’interesse dello stesso a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali”.
In breve, l’adozione piena, che ai sensi dell’art. 27, comma 3, legge 184/1983 prevede la rescissione dei legami del minore con i genitori biologici, dovrà essere dichiarata solo in casi eccezionali e dovrà, invece, essere valutata, preliminarmente, in considerazione delle peculiarità del caso concreto, la possibilità di ricorrere ad una forma di “adozione mite”, ai sensi dell’art. 44, lett. d), legge 184/1983, che non recida in toto i rapporti del minore con la famiglia di origine.

Recommend
Share
Tagged in