Il superiore interesse del minore è da ritenersi prevalente sul diritto dei nonni a mantenere significativi rapporti con i nipoti
Corte di Cassazione, sesta – I sezione civile, ordinanza n. 15238/2018
L’art. 317-bis c.c., a tutela del rapporto con gli ascendenti, prevede la possibilità per i nonni di adire l’autorità giudiziaria qualora sia loro impedito in concreto di mantenere legami con i nipoti minorenni.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15238/2018 ha tuttavia chiarito che il diritto dei nonni a vedere i nipoti incontra un limite qualora questo sia contrario all’interesse dei minori.
Nel caso di specie il comportamento del nonno è apparso ai giudici “egoista” in quanto aveva con una serie di comportamenti inquietato i bambini che non desideravano avere contatti con lui.
La serenità dei minori è stata dunque ritenuta prevalente rispetto all’interesse del nonno a conservare con loro un rapporto affettivo.