Il coniuge separato con una nuova relazione stabile, anche se non convivente, non ha diritto all’assegno di mantenimento
Tribunale di Como, 12 aprile 2018.
Il Tribunale di Como riprende il principio della Corte di Cassazione (sentenza 3 aprile 2015, n. 6855) secondo cui la formazione di una nuova famiglia di fatto, rescindendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita legati al coniugio, costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole ed esclude la solidarietà post-matrimoniale dell’altro coniuge.
Tale principio è da applicarsi anche in alcune ipotesi in cui non vi sia una stabile convivenza. Seguendo questa ratio il giudice lombardo ha negato l’assegno di mantenimento alla moglie separata che, pur negando di convivere col nuovo compagno, aveva avuto un figlio da costui e lo frequentava regolarmente coltivando una relazione affettiva.