Fine della convivenza more uxorio ed immobile in comproprietà.

Tribunale di Firenze, Sezione II civile, sentenza 7 novembre 2017, n. 3558

Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3558 del 7 novembre 2017 ha affermato in un caso di rottura di convivenza more uxorio che la signora, comproprietaria dell’immobile, avendo al termine della convivenza escluso l’ex compagno dal godimento del bene in comproprietà fosse tenuta a corrispondergli i frutti civili, individuabili nei canoni di locazione percepibili per l’immobile, quale ristoro per la privazione della possibilità di utilizzo del bene comune pro quota e di percepirne i relativi profitti.
Nello specifico le parti avevano convissuto per quattro anni in un appartamento formalmente intestato alla signora per questioni fiscali, ma di fatto acquistato da entrambi con il versamento al momento del rogito del 50 % del prezzo. Contestualmente veniva stipulato un negozio fiduciario in base al quale la donna si impegnava a trasferire al compagno, a semplice richiesta di quest’ultimo, la metà della proprietà dell’immobile. Dopo la rottura della relazione, l’uomo aveva lasciato l’immobile, ma nonostante la diffida la sua ex non aveva adempiuto all’obbligo di trasferimento, né aveva corrisposto alcunché per l’occupazione della metà dell’appartamento. Riconosciuto, dopo lungo iter giudiziale, il diritto di proprietà al 50% dell’immobile, l’uomo adiva il Tribunale di Firenze in merito al risarcimento del danno subito, consistente nell’impossibilità di utilizzo o monetizzazione della sua quota di comproprietà dell’immobile.
Con la pronuncia in esame il Tribunale di Firenze accoglie la domanda attorea ritenendo che tale pretesa configuri di per sé un danno individuabile nella perdita della disponibilità del bene, nonché nell’ impossibilità di conseguire l’utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. Il riferimento per la quantificazione del danno, viene quindi individuato nella metà del valore locativo dell’appartamento tenendo conto che l’immobile avrebbe potuto essere oggetto di un’utilizzazione fruttifera, mediante, ad esempio, la sua locazione.

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