La rottura ingiustificata della promessa di matrimonio non dà luogo ad un risarcimento dei danni non patrimoniali.
Corte d’Appello di Palermo, Sezione I civile, sentenza, 11 ottobre 2017, n. 1833
Con la sentenza n. 1833/2017 la Corte d’Appello di Palermo ha affermato il principio per cui la rottura ingiustificata della promessa di matrimonio dà luogo soltanto alle conseguenze patrimoniali previste in modo tassativo dagli artt. 80 e 81 c.c., vale a dire la restituzione dei doni ed il risarcimento del danno per le spese sostenute e le obbligazioni contratte in virtù della promessa. Non può ammettersi invece alcun risarcimento sul piano non patrimoniale, dal momento che la facoltà di sposarsi (o di non farlo) è un diritto fondamentale della persona e dunque la promessa di matrimonio è una libera dichiarazione, che non obbliga i fidanzati a contrarre le nozze.