Trascrivere la sentenza di adozione straniera. Non è sempre necessaria l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni
Tribunale per i minorenni di Milano, 1° luglio 2020
Tribunale per i minorenni di Torino, 7 ottobre 2021
Tribunale per i minorenni di Venezia, 14 gennaio 2022
Ai sensi dell’art. 36, comma 4, della legge sull’adozione n. 184 del 1983 che dispone: “L’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione”.
Secondo un recente orientamento della Giurisprudenza, però, tale autorizzazione non è necessaria nei casi in cui uno solo dei genitori sia cittadino italiano e voglia trascrivere la sentenza di adozione straniera nei registri dello stato civile italiano ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana del minore adottato.
Tale interpretazione, che esclude l’applicabilità della l. 184/1983 per carenza di legittimazione attiva, si fonda sul tenore letterale della norma (il ripetuto uso del plurale segnala la volontà del legislatore di rivolgersi esclusivamente alle coppie di cittadini italiani che abbiano effettuato un’adozione all’estero e non, invece, alle c.d. coppie miste, ove solo uno dei due componenti è cittadino italiano).
Secondo questo nuovo orientamento, quindi, dove vi sia un solo genitore adottivo italiano, la competenza al riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero è dell’ufficiale di stato civile italiano, con onere del genitore di attivarsi in questa direzione.
Qualora l’ufficiale di stato civile rifiutasse la trascrizione, il genitore sarà legittimato a proporre ricorso davanti alla Corte di Appello che, in caso di contestazione, sarà chiamata ad accertare che non venga in rilievo un contrasto tra il provvedimento di adozione straniero e i principi di ordine pubblico internazionale.