È costituzionale la prevalenza del cognome paterno in caso di disaccordo tra i genitori?

Corte costituzionale, ordinanza n. 18 dell’11.02.2021

Con l’ordinanza depositata in data 11 febbraio 2021 la Corte costituzionale rimette dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Bolzano il 17 ottobre 2019.
I giudici della Consulta si interrogano sulla legittimità dell’art. 262, primo comma, del codice civile, laddove, per i figli nati fuori dal matrimonio, è stabilito: “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.
Coerentemente la Corte, già intervenuta sul principio di uguaglianza nella trasmissione del cognome materno, dichiara oggi di non potersi esimere dallo stabilire se, in mancanza di accordo tra i genitori, sia legittima l’imposizione dell’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi.

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