Direttamente applicabile in Italia la misura della Kafalah.
Tribunale di Mantova, 10 Maggio 2018.
L’istituto della Kafalah è l’unico strumento di protezione dei minori che si trovano in stato di abbandono previsto negli ordinamenti islamici, laddove vige il divieto di adozione.
Esso consiste in un affido in base al quale un soggetto “kafil” s’impegna a curare, educare e mantenere un minore “makfoul”, sino al raggiungimento della maggiore età, come se fosse proprio figlio, senza tuttavia che il “makfoul” entri giuridicamente a far parte della famiglia del “kafil”.
Nel caso in esame, rilevato che la Kafalah costituisce un presupposto giuridico del diritto al riconoscimento familiare, un provvedimento di Kafalah emesso da un Tribunale algerino viene ritenuto direttamente efficace nel nostro ordinamento ai sensi degli artt. 65 e 66 l. n. 218/95.
Per la minore “makfoul” in questione il Tribunale ritiene dunque di non nominare un tutore, essendo già attribuita all’affidataria “kafil” la tutela legale, dal momento che l’art. 121 del Codice di Famiglia dell’Algeria (di cui alla legge n. 11 del 9 giugno 1984) prevede che: “L’affidamento legale conferisce al beneficiario la tutela legale e gli dà diritto alle medesime prestazioni famigliari e scolastiche di un bambino legittimo.”