Senza il consenso del padre è ancora impossibile dare al figlio anche il cognome materno

Tar Lazio 17 luglio 2018, n. 11410
Per il Tar Lazio è legittimo il provvedimento del Prefetto che nega l’aggiunta del cognome materno, in assenza del consenso del padre.
Nel 2016 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. La lacuna del sistema giuridico italiano era già stata affermata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza Cusan-Fazzo contro Italia, 7 gennaio 2014) secondo la quale «l’impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU ».
La pronuncia della Consulta (Corte Cost. 286/2016) si era però limitata a censurare l’ipotesi in cui, rispetto all’automatica attribuzione del cognome paterno, vi fosse una volontà comune dei genitori: in assenza dell’accordo, spiegava la Corte, “residua la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo”.
Nel caso in esame, pertanto, il Prefetto di Rieti, competente in materia di modifica del cognome, ha rigettato l’istanza della madre che, nell’interesse del figlio minorenne, chiedeva l’aggiunta del proprio cognome a quello paterno, in applicazione alla normativa ancora in vigore.

Recommend
Share
Tagged in