L’immediato obbligo di rimpatrio del figlio trattenuto all’estero da un genitore contro la volontà dell’altro

Corte di Cassazione ordinanza 4792 del 24.02.2020

Solo il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile, costituisce condizione ostativa all’immediato obbligo di rimpatrio del figlio trattenuto all’estero da un genitore contro la volontà dell’altro.

Quando il figlio viene arbitrariamente distolto dalla sua residenza abituale si configura un’ipotesi di sottrazione internazionale di minorenne.

La Convenzione dell’Aja del 1980 mira a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità.

Il luogo da cui il minore non deve essere arbitrariamente distolto ed in cui, se allontanato, deve essere immediatamente riaccompagnato, è la residenza abituale, da intendersi quale luogo in cui il minore, in virtu’ di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, ma anche scolastici, amicali ed altro, derivanti dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione.

Con l’ordinanza n. 4792 del 24 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una madre affermando che, legittimamente, il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva accertato il trattenimento illecito della minore in Italia, contro la volontà del padre, ed aveva ordinato il suo immediato rimpatrio nel luogo ultimo di residenza abituale, in Germania, non ravvisando condizioni ostative rappresentate da rischi psichici o fisici del minore.

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