La Corte Costituzionale dovrà esprimersi sull’equiparazione del convivente more uxorio al coniuge nell’ambito dell’impresa familiare.
Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 1900/2024
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che riguarda l’art. 230bis del codice civile, istitutivo dell’impresa familiare, laddove non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio.
In una articolata ordinanza gli Ermellini hanno ripercorso l’istituto dell’impresa familiare che allo stato offre esclusivamente al familiare che presta lavoro nell’impresa, diritti importanti sia di tipo partecipativo che economico-patrimoniale, fra cui il diritto al mantenimento, che prescinde dal buon andamento dell’azienda il quale, ove si verifichi, potrà altresì determinare il diritto ad una quota degli utili e degli incrementi dell’azienda.
Invero, il legislatore con la Riforma cd. Cirinnà ha introdotto l’art. 230ter c.c. e attribuito al convivente una serie di diritti che però, evidenzia la Corte di Cassazione, sono inferiori a quelli riconosciuti al coniuge.
“Se l’art. 230bis è preordinato alla protezione del bene ‘lavoro’ in ogni sua forma, allora questo non muta la propria ontologia a seconda del soggetto che lo svolga”: il testimone passa alla Corte costituzionale che dovrà esprimersi sul punto.
