In materia di sottrazione internazionale del minore è necessario l’ascolto di quest’ultimo ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio.

Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 4 giugno 2019 n. 15254

“In materia di sottrazione internazionale di minore, l’ascolto del minore costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell’art. 315-bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con l. n. 77 del 2003), essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio nella valutazione della integrazione del minore stesso nel suo nuovo ambiente, estremo ostativo all’accoglimento della domanda di rimpatrio che risulti esercitata, ex art. 12, comma 2, della medesima Convenzione, oltre l’anno”.  

Questo principio di diritto è stato espresso dalla Corte di Cassazione in un caso in cui un papà, la cui figlia minore era stata portata dalla mamma a sua insaputa e contro la sua volontà in Messico, aveva adito i giudici chiedendo l’immediato rientro della bambina in Italia.

Respinta tale richiesta in prima battuta dal Tribunale per i minori, l’uomo contro la decisione ricorreva in Cassazione.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte rinvia al Tribunale per i minori in diversa composizione, perché la bambina era stata sentita soltanto dai servizi sociali e non dai giudici direttamente, precisando inoltre che se si è superato un anno dalla partenza del minore deve essere valutato anche il suo eventuale radicamento all’estero.

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