Un minore può essere adottato e mantenere anche i rapporti con la famiglia di origine?
La Corte Costituzionale dice Sì (se nell’interesse del minore), ma i genitori sono a tutti gli effetti quelli adottivi
Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 28 settembre 2023
È stata pubblicata il 28 settembre l’attesa sentenza n. 183/2023 della Corte costituzionale sulla legittimità dell’articolo 27 della legge 184/1983, l’articolo che al terzo comma afferma “con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali”.
La questione, della quale da tempo si discuteva, è la seguente: con l’adozione quali rapporti con la famiglia di origine si interrompono? Solo quelli giuridici -perché con l’adozione il minore acquista lo status di figlio della famiglia adottiva- o anche quelli di fatto?
In altri termini: è possibile affermare che si interrompano solo i rapporti giuridici con la famiglia d’origine e vengano mantenuti dei rapporti affettivi con alcuni parenti?
La Corte costituzionale con una sentenza interpretativa di rigetto che ripercorre tutta l’evoluzione normativa e giurisprudenziale del diritto in tema di adozione ha oggi affermato che “è possibile adottare un’interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall’articolo 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 l’immagine di una presunzione assoluta e che in particolare escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine”.
Nell’adozione piena la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene al piano delle relazioni giuridico-formali. Vi è effettivamente una presunzione (nell’interesse del minore) che si interrompano anche i rapporti di fatto, ma questa presunzione non esclude che “il giudice possa accertare nel caso concreto che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine realizzi il miglior interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio”.
In altre parole, occorrerà sempre guardare il caso concreto e valutare di volta in volta quale sia il benessere del minorenne. Nel rispetto della responsabilità genitoriale della coppia adottiva, sarà possibile affidare ai servizi sociali l’organizzazione degli incontri con quel componente della famiglia d’origine con cui il bambino o ragazzo manterrà il legame, stabilendo che siano adeguatamente ponderate le esigenze fatte valere dai genitori adottivi nell’interesse del figlio.
La sentenza, nel ricostruire analiticamente il quadro normativo e giurisprudenziale, evidenzia altri aspetti importanti della legge 184/1983 e dell’evoluzione del diritto vivente, specificando come altro dall’adozione (piena) siano quelle situazioni di “semiabbandono”, dove è stata data applicazione all’articolo 44 della legge (adozioni in casi particolari). Si segnano così confini e distinzioni tra adozioni piene, aperte e miti.