La convivenza prematrimoniale si calcola per l’assegno divorzile.
Cass. sezioni Unite n. 35835 del 18.12.2023 e Cass. Sezioni Unite n. 35969 del 27.12.2023

Con due condivisibili e innovative sentenze, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che nel determinare l’importo dell’assegno divorzile il Giudice deve tenere in considerazione anche il tempo di convivenza prematrimoniale o in caso di coppia same sex il tempo di convivenza precedente all’unione civile.
Una piccola, ma significativa rivoluzione culturale che guarda alla sostanza dell’unione tra due persone e del loro effettivo percorso di vita.
La convivenza precedente al matrimonio è quindi valutabile ai fini della determinazione del quantum dell’assegno.
Sino ad oggi la giurisprudenza era rimasta ancorata al dato testuale delle norme per cui ai sensi del comma 6 dell’art. 5 legge divorzio, applicabile ai sensi del comma 25 art. 1 legge n. 76/2016 anche all’unione civile, il Tribunale dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro coniuge un assegno quando quest’ultimo non ha i mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive tenuto anche della “durata del matrimonio”.
